Tribunale di Asti, 14 novembre 2024, Est. Bottallo
Contratti bancari – fideiussione omnibus – piano di rientro – decadenza ex art. 1957 c.c.
“Tuttavia, dall’esame della clausola sopra riportata emerge che le parti avevano espressamente stabilito la risoluzione automatica dell’accordo in caso di inadempimento della debitrice, come desumibile sia dall’espressione “il presente accordo si intenderà automaticamente risolto” sia dalla precisazione che non sarebbe stata a tal fine necessaria la messa in mora da parte della banca. E’ ravvisabile, pertanto, una deroga pattizia alla disposizione di cui all’art. 1456, comma 2, c.c. (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 19230 del 2015) con la conseguenza che l’accordo in questione, avente ad oggetto la dilazione di pagamento, deve intendersi risolto ipso iure sin dalla scadenza della prima rata insoluta ossia dal 5.5.2022, a nulla rilevando che la società debitrice avesse successivamente richiesto una sospensione del piano di rientro atteso che l’effetto risolutivo si era ormai automaticamente verificato e comunque non vi è prova che la banca avesse accordato tale sospensione.
La decorrenza del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. deve, pertanto, essere fatta risalire al 5.5.2022 di talché esso era ormai scaduto alla data di deposito del ricorso monitorio (ma anche a quella di invio della diffida stragiudiziale del 24.1.2023, che secondo la banca sarebbe stata sufficiente a evitare la decadenza essendo stato pattuito l’obbligo di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta”).
L’istituto di credito è conseguentemente decaduto dalla facoltà di escutere il fideiussore opponente in relazione al saldo debitore di c/c garantito dalla fideiussione omnibus in questione.”