Tribunale di Foggia, 28 ottobre 2024, Est. Mercuri (ordinanza – quesito CTU)

Conto corrente – opposizione decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale banca – saldo zero – 117 TUB – cms – usura

“se la banca agisce o propone riconvenzionale per la condanna del cliente, se la banca non ha prodotto l’estratto conto di apertura, azzeri il saldo a debito del cliente risultante dal primo e/ c disponibile e mantenga il saldo iniziale a credito; se manca un e/ c intermedio, rettifichi il saldo iniziale dell’e/ c successivo al “buco” assumendolo pari al saldo finale dell’e/ c precedente, se quest’ultimo è più favorevole al cliente;

(…)

applichi i tassi d’interesse sulla base di quanto concordato per iscritto dalle parti; in mancanza di pattuizione per iscritto, ovvero in caso di pattuizione degli interessi con rinvio all”‘uso piazza”, applichi, per i contratti sottoscritti prima del 09.07.1992, l’interesse legale ex art. 1284 cod. civ. per tutta la durata del rapporto e, per i contratti sottoscritti dal 09.07.1992 in poi, il tasso legale sostitutivo BOT (…)

(…)

con riferimento alla C.M.S., per i contratti sottoscritti fino al 31.12.2009, la escluda in caso di mancata pattuizione in forma scritta della relativa clausola oppure, ancorché prevista, non risulti pattuita alcuna indicazione dell’aliquota percentuale e dell’esplicito criterio di calcolo e di capitalizzazione convenuto (…)

(…)

applichi le spese di tenuta conto, annuali e/ o periodiche, solo se previste in contratto; F) verifichi se la convenuta abbia esercitato lo jus va1iandi in conformità all’art. 118 TUB, elidendo dal saldo le somme corrisposte dal correntista in violazione della suddetta norma;”

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