Corte di Appello di Lecce, 11 novembre 2024, Pres. Mele, Rel. Petrelli
Conto corrente – fideiussore – accertamento negativo credito – mancanza contratto rapporto – fido di fatto
“Senonché è evidente che anche in questo contesto l’azione di accertamento negativo del debito proposta dal fideiussore è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto, posto che l’annotazione in conto del debito del correntista (pari ad euro 25.760,50) abilita indubbiamente la banca ad esigerne il pagamento, previa chiusura del conto.
Peraltro, nella fattispecie il pericolo è ancora più rilevante stante il fallimento del debitore principale, che espone maggiormente il fideiussore al pagamento del debito.
(…)
In effetti il contratto di conto corrente non risulta stipulato per iscritto, non avendo la banca prodotto il relativo modulo contrattuale sottoscritto dalla società correntista.
Ne deriva l’illegittima applicazione, da parte della banca, di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese varie, che non risultano pattuiti.
(…)
Il CTU ha individuato tali rimesse tenendo conto anche del fido di fatto concesso nel periodo antecedente al dicembre 2005 (in cui è stato formalizzato), fido rilevato dai dati documentati dagli estratti scalari.”