Tribunale di Monza, 19 novembre 2024, n. 2796, Est. Rizzotto
Contratti bancari – cessione crediti – legittimazione attiva cessionaria – avviso G.U. insufficiente – mancanza richiamo contratto finanziamento
“Anzitutto deve osservarsi che l’avviso è stato pubblicato su istanza della sola IFIS NPL INVESTING e non anche congiuntamente della cedente. In secondo luogo va rilevato che i criteri identificativi dei crediti ceduti hanno valore cumulativo, mentre IFIS NPL INVESTING non ha allegato e tantomeno provato, a fronte della contestazione, l’inclusione del credito ceduto nell’ambito della cd. “Lista Amaltea”, ultimo requisito indicato. Ne deriva che l’assunta sufficiente specificità dei criteri identificativi comunicati in Gazzetta Ufficiale risulta disallineata dalla fattispecie concreta, la quale si attaglia alle caratteristiche di cui ai criteri da a) a d), ma non anche a quello di cui alla lettera e).
In secondo luogo, la dichiarazione prodotta quale doc. 2 è sottoscritta unicamente da dirigente della mandataria della creditrice e, poiché contiene affermazione di un fatto a sé favorevole, non ha alcun valore probatorio. La semplice intestazione del documento a MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. non è idonea a dimostrare la paternità della dichiarazione in capo anche a quest’ultima.
In terzo luogo, la diffida prodotta quale doc. 4, datata 15.6.2021, senza prova di spedizione, di provenienza della asserita cedente per effetto di procura alle liti non prodotta -è in atti unicamente la procura successiva allegata al decreto ingiuntivo-, non esplica alcuna rilevanza probatoria in ordine alla inclusione del credito nel perimetro del contratto di cessione stipulato l’anno successivo. Né rileva la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l’approssimativa coincidenza dell’importo del credito ceduto nell’ambito delle due comunicazioni della cedente e della cessionaria (docc. 4 e 2) per inferire il certo trasferimento della posizione creditoria. Infatti le missive non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell’obbligazione, e, in ogni caso, la missiva della cedente, essendo anteriore alla cessione, nulla dimostra in ordine al trasferimento successivo.”