Tribunale di Livorno, 12 novembre 2024, Pres. Orlando, Rel. Magliacani (ordinanza)

Contratti bancari – mutuo condizionato – titolo esecutivo – art. 474 c.p.c. – allineamento Cassazione

“Conseguentemente il contratto di mutuo non ha generato da sé solo l’obbligazione della restituzione della somma mutuata e non può conseguentemente costituire un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 II comma n.2 cpc.

Per valere come titolo esecutivo al contratto doveva essere aggiunto un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate attestanti l’avveramento della condizione sospensiva ed, quindi, il ritorno della somma mutuata alla società mutuataria.”

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