Tribunale di Latina, 14 novembre 2024, n. 2163
Contratti bancari – mutuo solutorio – ripianamento passività pregresse illecite – mancanza causa concreta – nullità
“In sostanza, dunque, se il finanziamento fondiario è destinato al ripianamento di passività pregresse maturate in esito all’applicazione di clausole illegittime, come acclarato nel caso di specie, viene meno la causa (concreta) che ha indotto le parti ad addivenire alla pattuizione contrattuale, con conseguente nullità del contratto di mutuo, che si configura allorché i debiti preesistenti sono illeciti perché inesistenti e dunque non dovuti.
In ragione di quanto sopra, acclarato il collegamento negoziale e gli illegittimi addebiti sui due c/c conti correnti in parola, ne deriva la nullità del mutuo di credito fondiario inter partes e la condanna della Banca convenuta a restituire in favore degli attori le somme da questi versate (…)”.