Corte d’Appello di L’Aquila, 10 dicembre 2024, n. 1531, Pres. Del Bono, Rel Fuina
Conto corrente – conto ordinario – conto anticipi – conto tecnico – negozio autonomo – inscindibilità saldo
“A parere della Corte nell’ipotesi in cui, a fronte della presentazione delle fatture la banca provveda all’immediato accredito della somma sul conto corrente ordinario -senza separata annotazione sul conto anticipi – si può parlare di unitarietà di conti con conseguente inscindibilità del saldo.
Dal tenore del contratto di concessione linee di credito n. 313, di cui si discute, non emerge alcuna evidenza dalla quale possa desumersi la facoltà per la banca di non procedere alla annotazione del controvalore negativo nel conto corrente ordinario con addebito “sulla relativa partita a sofferenza” né si rinvengono agli atti pattuizioni ulteriori in tal senso, con la conseguenza che la mancata appostazione sul conto corrente ordinario non la può autorizzare ad agire autonomamente per il recupero di quanto non rimborsato alla scadenza in considerazione proprio dell’inscindibilità del saldo di conto corrente e soprattutto del fatto che la linea per le anticipazioni non fa sorgere una posizione debitoria separabile dal conto corrente di corrispondenza.”