Tribunale di Macerata, 2 gennaio 2025, n. 1, Est. Rana

Conto corrente – anatocismo – necessaria pattuizione post 2000 – cms – verifica rimesse solutorie – saldo rettificato

“(…) va rilevato che l’invio al correntista degli estratti conto recanti l’indicazione dell’adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un’apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina (cft Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17 634), pertanto detta clausola va dichiarata nulla; 

medesime conclusioni per quanto riguarda la pattuizione della commissione di massimo scoperto: infatti, nel caso in cui la CMS sia stata convenuta mediante l’indicazione di un mero valore percentuale senza alcuna indicazione della base di calcolo della stessa, va espunto dal ricalcolo del saldo le somme addebitate a titolo di c.m.s., in ragione della nullità della clausola per indeterminatezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.

(…)

la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto (…)”.

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