Tribunale di Velletri, 14 gennaio 2025, n. 75, Est. Nardi
Contratti bancari – fideiussioni specifiche – post 2005 – normativa antitrust – clausola art. 1957 c.c. – decadenza banca
“Considerata l’assenza di specifiche allegazioni e prove offerte a tal proposito dall’opposta, a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata dall’opponente, ne deriva, pertanto, che è da escludere che la Banca abbia, in effetti, assunto iniziative rivolte verso la debitrice principale, onde ottenere il soddisfacimento del credito di cui si discute, nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., essendosi la stessa limitata ad agire direttamente con la sua domanda d’ingiunzione verso la garante nel giugno 2021, e da tanto consegue, come fondatamente lamentato da quest’ultima, l’estinzione del diritto della prima ad escutere la garanzia da lei prestata, per l’intervenuta decadenza sancita dall’art. 1957 cit.
In virtù delle considerazioni suesposte, l’opposizione proposta da (…) deve essere, dunque, conclusivamente accolta, in accoglimento delle assorbenti eccezioni sollevate dalla stessa, di nullità dell’art. 6 della fideiussione da lei prestata e di decadenza dell’opposta dal diritto di escutere tale garanzia per l’avvenuto inutile decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c., con conseguente revoca nei confronti dell’odierna opponente del decreto ingiuntivo opposto.”