Tribunale di Macerata, 5 febbraio 2025, n. 82, Est. Capotosto

Contratti bancari – clausola floor – vessatorietà – compensazione con clausola cap – esclusione

“Non può affermarsi che esista nel nostro ordinamento un obbligo in capo agli istituti di credito di compensare obbligatoriamente una clausola floor con una clausola cap, né, viceversa, di compensare una clausola cap con una di segno opposto di tipo floor.

Un contratto di mutuo, pertanto, ben potrebbe essere legittimamente stipulato secondo le seguenti quattro differenti ipotesi: nessuna contemporanea presenza di clausole floor e cap; presenza della sola clausola floor; presenza della sola clausola cap; presenza contemporanea di entrambe le clausole, cosiddetto contratto collar (…)

Tanto premesso ritiene il Tribunale che deve escludersi il carattere vessatorio della clausola in questione, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, la vessatorietà non può essere valutata in forza della determinazione dell’oggetto o dell’adeguatezza del corrispettivo, avuto riguardo al chiaro disposto dall’art 34 del Codice del Consumo, dovendosi limitare la valutazione alla chiarezza e comprensibilità della clausola.”

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