Tribunale di Roma, 13 febbraio 2025
Contratti bancari – fideiussioni omnibus – schema ABI – nullità parziale – decadenza creditore – revoca decreto ingiuntivo
“Ed invero, benché la revoca dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalla debitrice principale risalisse al 26/11/2015, risulta dagli atti che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato solo in data 25/06/2021 e dunque a distanza di sei anni dalla detta revoca.
Sicché, in aderenza all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il termine “istanza” contenuto bell’art. 1957 c.c. fa riferimento ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo estranee a tale perimetro le mere iniziative a carattere stragiudiziale, va dichiarata la decadenza della banca ad esigere il pagamento nei confronti del fideiussore attore.
Conclusivamente -in forza del dettato di cui all’art. 1419 c.c. -va dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni, oltreché, posta la nullità della clausola di deroga ai termini ex art. 1957 e.e. la decadenza della banca.”