Corte di Appello di L’Aquila, 11 febbraio 2025, n. 180, Pres. Filocamo, Rel. Martini
Contratti bancari – mutuo ipotecario – titolo esecutivo – art. 474 c.p.c. – inidoneità
“(…) quindi, il sopraindicato contratto di mutuo, per valere come titolo esecutivo ex art. 474, comma I, n. 3, c.p.c. avrebbe dovuto essere integrato con la documentazione attestante l’avvenuta ed effettiva erogazione della somma concessa in mutuo al ricorrere delle condizioni convenzionalmente previste, documentazione che avrebbe dovuto avere, come già detto, al pari del contratto, le forme previste dalla citata disposizione codicistica, cioè quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Invece, nella fattispecie, la successiva erogazione (“svincolo”) della somma è stata documentata solo mediante la produzione di una mera attestazione contabile bancaria di accredito in conto corrente in data 11.5.2010 dell’importo di €. 2.788.000,00 con causale: “erogazione vs mutuo ipotecario n° (…)”, priva però della forma richiesta dall’art. 474 c.p.c.”.