Tribunale di Bari, 27 gennaio 2025, n. 223, Est. Marseglia

Conto corrente – anatocismo – clausola di reciprocità – competenze girocontate – spese non pattuite – cms  – ius variandi

“Quanto alle clausole determinative della cms, va chiarito che esse sono nulle, per indeterminatezza dell’oggetto, ove prevedano la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (cfr fra le tante, Cass. civ. n 5359/2024).

(…)

Va chiarito, tuttavia, che l’indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello capitalizzato) rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto imposto dall’art. 6 della Delibera CICR del 2000 sopra richiamata.

(…)

Alla luce di quanto detto, dunque, si condivide la rielaborazione operata dal CTU nella sua relazione integrativa dal 17.11.1999 (data di accensione del rapporto) al 26.01.2016 (ultimo e/c disponibile) escludendo ogni forma di capitalizzazione ed espungendo le competenze girocontate sul conto corrente dedotto in giudizio e provenienti da conti collegati non prodotti in giudizio. Tali girocontazioni, infatti, in quanto non documentate, non risultano in alcun modo provate.”

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