Tribunale di Taranto, 20 gennaio 2025, n. 126, Est. Lenti

Contratti bancari – cessione credito – prova titolarità credito – mancanza legittimazione attiva – fideiussione omnibus – schema ABI – nullità parziale

“Pertanto, a fronte della mancata produzione del contratto di cessione e della generica allegazione a sostegno della posizione debitoria ceduta, va esclusa la legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria, poi opposta.

(…)

Ed allora, posto che la clausola n.6) del negozio fideiussorio in esame (inserita nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte), contenente la deroga all’art. 1957 c.c., ricalca esattamente quella “vietata” come prevista dallo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nell’ottobre del 2002 e già in contrasto con l’art. 2, co. II, lettera a) della legge n. 287/1990 (“Legge Antitrust”), deve dichiararsi la nullità parziale e ritenersi operante il disposto dell’art.1957 c.c..” 

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