Tribunale di Arezzo, 19 febbraio 2025, Est. Turturro
Contratti bancari – mutuo solutorio – ripianamento passività pregresse – accredito in conto corrente – rigetto istanza sospensione
“ricorre il mutuo solutorio nell’ipotesi in cui si proceda all’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante. Nulla di tutto ciò ricorre nel caso in esame: ed infatti, come reso evidente dal testo della previsione negoziale sopra riportata, il mutuatario ha autorizzato la Banca ad utilizzare la somma costituita in deposito per “dimettere” passività e oneri gravanti sull’immobile sul quale veniva iscritta l’ipoteca, al solo fine di assicurare la capienza della garanzia reale e non già per ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della Banca (ed infatti l’opponente non ha neppure allegato che tra tali “passività ed oneri” vi fosse un pregresso debito nei confronti dello stesso istituto di credito).
(…)
P.Q.M.
-Rigetta l’istanza di sospensione;”