Corte di Appello di Venezia, 6 marzo 2025, n. 381, Pres. Rigoni, Rel. Gallo

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – pubblicazione G.U. – mancata esplicitazione crediti ceduti – prova titolarità

“Va rimarcato ancora che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del (dei) contratto (contratti) di cessione, non bastando la dichiarazione della cessionaria contenente l’elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti.

Non è sufficiente neppure la notizia dell’avvenuta cartolarizzazione, se non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l’individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile che venga allegato l’atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell’inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.”

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