Tribunale di Milano, 10 marzo 2025, n. 1970, Est. Nobili

Mutuo – indicizzazione franco svizzero – consumatore – squilibrio economico – inefficacia effetto conversione

“Sussiste quindi, tra le controprestazioni in analisi, uno squilibrio economico ed eccessivo perché le prestazioni del solo consumatore sono soggette ad alea e l’alea doppia ed assunta inconsapevolmente e prevalentemente a suo carico in quanto scommettere sul crollo della Svizzera appare sicuramente una strada più impervia del suo contrario.

A ciò si aggiunga che il consumatore mutuatario del tutto ignaro degli importi esatti dei tassi pattuiti (come su spiegato), sin dal primo mese per la iniziale e precostituita differenza tra il tasso di interesse convenzionale ed il tasso effettivo e tra il tasso di cambio convenzionale e quello effettivo, accantonava una cifra nel deposito irregolare (deposito senza spese in quanto meramente accessorio); si aggiunga altresì che la banca acquisiva la possibilità di utilizzare le somme accantonate nel deposito irregolare (art. 4 bis pure investito dalle doglianze di vessatorietà dell’attore) ad un tasso per il consumatore ignoto ed agevolato rispetto al mercato del credito.

Deve concludersi che l’insieme di questi elementi costituisce eccessivo squilibrio economico tra le prestazioni.

Di conseguenza, le pattuizioni sulla conversione in franco svizzero rimaste nella ambiguità fino al calcolo del 2010 che hanno contribuito a sbilanciare economicamente in maniera eccessiva il contratto con il consumatore, violando la buona fede, sono inefficaci nei confronti del consumatore e le somme versate a titolo di conversione in franchi svizzeri vanno restituite oltre interessi legali dalla domanda.”

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