Tribunale di Bari, 28 febbraio 2025, n. 760, Est. Simone
Contratti bancari – natura illiquida titoli – prescrizione – obblighi informativi – onere prova intermediario
“Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l’obiettivo dichiarato dall’attore, di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una parte.
(…)
Orbene, l’inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d’inadeguatezza ed astensione dell’esecuzione, comporta l’inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l’accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall’attore.”