Tribunale di Velletri, 28 febbraio 2025, Est. Nardi

Contratti bancari – mutuo – tasso variabile – rinegoziazione – indeterminatezza indice di riferimento – sospensione efficacia esecutiva

“(…) ritenuto invece, con riferimento al motivo d’opposizione sub iii), che, pur avendo l’accordo del 20.10.2015 previsto, per quanto ivi non diversamente pattuito, che sarebbero rimaste ferme tutte le ulteriori condizioni di cui al contratto del 13.01.06, nondimeno non sembra, in effetti, che nello stesso sia stato pattuito univocamente quale avrebbe dovuto essere l’indice al quale fare riferimento per la determinazione del tasso d’interesse, qui convenuto ex novo dai contraenti come tasso variabile in luogo di quello fisso originariamente previsto nel contratto del 13.01.06, avuto riguardo a quanto specificamente lamentato in proposito dai nel loro atto di citazione e tenuto conto, altresì, delle statuizioni rese in argomento dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 20801/2024, (…)

(…)

accoglie l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto;”.

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