Cassazione Civile, 13 marzo 2025, n. 6666, Pres. Scoditti, Rel. Valentino (ordinanza)
Contratti bancari – deposito e amministrazione titoli – obblighi informativi – art. 21 TUF – obblighi rafforzati – obblighi di monitoraggio
L’obbligo di informazione continua e tempestiva, previsto dall’art. 21 del TUF (D.lgs. n. 58/1998), non trova applicazione automatica nei confronti della banca che abbia stipulato con il cliente esclusivamente un contratto di deposito e amministrazione titoli. Tale contratto, infatti, non implica obblighi di monitoraggio costante del valore di mercato dei titoli né doveri di informazione sulle eventuali svalutazioni subite, salva diversa e specifica previsione contrattuale che imponga servizi di gestione portafoglio o consulenza finanziaria.