Cassazione Civile, 14 febbraio 2025, n. 3760, Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro (ordinanza)
Derivati finanziari – violazione obblighi informativi – responsabilità da contatto sociale qualificato – risoluzione contratti investimento
La violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi relativi all’adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dell’investitore configura una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, soggetta al termine di prescrizione decennale. Tale violazione giustifica la risoluzione per inadempimento degli specifici contratti di investimento, purché venga dimostrata la mancata o insufficiente informazione su rischi, natura e implicazioni degli strumenti finanziari negoziati rispetto al profilo soggettivo dell’investitore.