Tribunale di Torino, 4 febbraio 2025, n. 555, Est. Gallo

Contratti bancari – fideiussione – consumatore – clausole vessatorie – abusività – decadenza ex art. 1957 c.c.

“Va poi evidenziato come sia ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui è sempre sottoposta agli artt. 33 ss. codice del consumo, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di colui che ha agito “per motivi personali”, ad esempio per legami familiari o in spirito d’amicizia ed è estraneo all’organizzazione societaria e non ha dunque uno specifico interesse patrimoniale all’andamento della società o dell’impresa (Cass. n. 32225/2018; Cass. n. 5868/2023).

Ciò premesso, appare del tutto condivisibile l’ipotesi di abusività della clausola in esame, posto che essa non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del consumatore, tale da compensare la perdita dell’eccezione di decadenza (cfr. ex multis, Trib Torino, Ord. 15.3.2024).”

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