Tribunale di Napoli, 5 febbraio 2025, Pres. Feo, Rel. Cacace (decreto decisorio)
Contratti bancari – finanziamenti emergenziali – garanzia pubblica MCC – nullità – concessione abusiva di credito
“Nella fattispecie concreta posta all’esame del Tribunale, pertanto, è corretto qualificare la concessione del credito effettuata da parte della banca opponente in favore della società di cui poi è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziaria in termini di abusività (rectius: anti-giuridicità), in quanto l’erogazione è avvenuta in modo negligente, senza una adeguata disamina della meritevolezza del soggetto finanziato che già si trovava in una situazione di notevole difficoltà economica e finanziaria e priva di reali possibilità di superamento della crisi.
Ciò comporta, in primo luogo, che il contratto di mutuo stipulato in data 11 novembre 2020 sia affetto da nullità per illiceità della causa (artt. 1343 e 1418 II co. c.c.), come anche rilevato dagli organi della procedura in sede di verifica della domanda di ammissione al passivo (riguardo alla possibilità di qualificare nullo un contratto di finanziamento che concretamente si manifesta abusivo, cfr. Cass., I sez. civ., 16706/2020, est. Massimo Ferro).”