Tribunale di Taranto, 22 febbraio 2025, Est. Taurino
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – carenza legittimazione attiva – sospensione pignoramento
“Prova che non pare, tuttavia, raggiunta sulla base degli scarni allegati documentali offerti in visione nel fascicolo di parte, non essendo sufficiente, al di là del contratto di cessione, inammissibilmente prodotto in lingua straniera nemmeno tradotta, il possesso del titolo, in difetto di altri elementi idonei a configurare la prova indiziaria, quali l’avviso di avvenuta cessione o, alternativamente, quello pubblicato sulla GU della Repubblica (idoneo a tale scopo in caso di cessioni cartolari) da cui possa evincersi, anche per categorie unitarie (senza indicazione del singolo affare), l’ indicazione di elementi inconfutabili che ne consentano giudizio di inclusione del rapporto in oggetto nella convenzione.
Ne può dirsi idonea allo scopo la notula specifica che parrebbe contenere il nominativo della esecutata, in difetto di prova che trattasi di allegato collegato al contratto (di cui sopra si è argomentato), sicché’ pare ragionevole, allo stato degli atti, ritenere verosimilmente fondata l’ eccezione di difetto (di prova) della cessione in capo all’ esecutante (…)”