Tribunale di Lecce, 26 marzo 2025, n. 998, Est. Caroppo
Contratti bancari – cartolarizzazione crediti – cessione in blocco – prova inclusione credito – produzione singoli contratti – mancata legittimazione attiva cessionaria
“Nella specie che ci occupa, Parte I, pur producendo copiosa documentazione la stessa non si ritiene sufficiente a documentare l’inclusione del credito in oggetto, in particolare_ nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione tra Istituito Italiano Credito Fondiario e controparte_2 [. . .] (non risultando prodotti in giudizio i singoli contratti di ceduti nella predetta operazione cartolare di cessione dei crediti in blocco).
Alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, su richiamati, infatti, la Società Cessionaria che intenda agire affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria (in virtù di una operazione in blocco ex art. 58 TUB) ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa, fornendo la prova documentale della propria legittimazione attiva.”