Tribunale di Roma, 14 marzo 2025, n. 3982, Est. Colazingari
Contratti bancari – cessione crediti in blocco – prova credito – pubblicazione G.U. – art. 58 TUB
“Non è prodotto né il contratto di cessione dei crediti in blocco da FINDOMESTIC a Banca Ifis S.p.A. né l’avviso di cessione, ex art. 58 TUB, da cui risulti possibile rilevare specificamente, o anche genericamente, l’inclusione del credito vantato verso l’opponente (…)
Ne deriva che, anche volendo ritenere sufficientemente provato il trasferimento del credito da Banca Ifis S.p.A. a Itacapital S.r.l., altrettanto non può dirsi per il primo passaggio, ossia quello da Findomestic a Banca lfis S.p.A.
Pur volendo considerare il solo avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale prodotto dall’opposta, non sarebbe possibile affermare che il credito verso l’opponente facesse parte della cessione da Findomestic a Banca Ifis S.p.A., poiché non è noto in base a quale contratto, e in quale data, Findomestic avesse ceduto lo specifico credito a Banca lfis S.p.A”