Tribunale di Parma, 10 febbraio 2025, Est. Cicciò
Derivati – IRS – oggetto contrattuale – scenari probabilistici – mark to market – indicazione formula matematica – nullità
“(…) in caso di derivati over the counter, quale quello in esame (v. relazione peritale sub pag. 34), la mancata conoscenza del mark to market e/o degli “scenari probabilistici” assume una consistenza ben maggiore poiché l’intermediario è sempre controparte diretta dell’investitore e condivide con quest’ultimo l’alea del contratto; di talché, non essendo revocabile in dubbio la circostanza che il contratto di swap è caratterizzato da un’alea reciproca e bilaterale a carico dei contraenti, deve considerarsi inconcepibile che la qualità e la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti perché rimaste estranee all’oggetto dell’accordo.
Nei contratti derivati oggetto di causa il mark to market, così come la “misura qualitativa e quantitativa dell’alea”, vale a dire gli scenari di probabilità, compresa l’esplicitazione dei criteri di calcolo per addivenirvi, pacificamente non sono stati correttamente esplicitati e ciò ha creato un vizio genetico nella formazione del contratto per mancata sussistenza di un accordo sul valore, non sanabile per il fatto che esso potesse essere aliunde conosciuto dal cliente, posto che tale circostanza certamente non potrebbe sanare l’assenza di consenso su di esso (nei termini indicati dalla giurisprudenza citata in precedenza) inficiante la fase della stipulazione del contratto.
Alla luce delle considerazioni svolte i contratti devono essere ritenuti nulli, il che assorbe tutte le altre questioni sollevate.
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata alla restituzione dei differenziali negativi addebitati all’ attrice (…)”