Tribunale di Bari, 13 marzo 2025, Est. Napoliello
Conto corrente – art. 119 tub – richiesta documentazione bancari – estratti conto – prescrizione decennale – estinzione conto
“Orbene, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227).
Nella specie, la banca opponente, nel sollevare eccezione di prescrizione decennale, indica quale data di chiusura del conto corrente quella del 06.11.1992, corrispondente al passaggio a sofferenza del conto: tuttavia, il passaggio a sofferenza, pur comportando la segnalazione del cliente alla Centrale Rischi, non determina automaticamente la chiusura del rapporto in essere e nel caso la banca opposta non ha fornito prova della chiusura del conto in quella data, non avendo versato in atti alcuna comunicazione di recesso dal rapporto e conseguente chiusura del c/c oggetto di controversia.”