Tribunale di Parma, 23 aprile 2025, n. 490, Est. Ioffredi
Fideiussione omnibus – schema ABI – onere probatorio – prova intesa illecita – produzione circolare ABI
“Si ritiene, invece, che in presenza della prova presuntiva, data dal provvedimento della Banca d’Italia e dal protrarsi, da parte della banca contraente, dell’uso dello schema negoziale diffuso dall’ABI, contenente ancora le clausole censurate dalla Banca d’Italia, sia onere della banca contraente stessa fornire la prova contraria, ad essa più vicina, dell’interruzione dell’intesa anticoconcorrenziale vietata, ad esempio, semplicemente, attraverso la produzione della circolare dell’ABI, emendata delle disposizioni vietate e diffusa alle banche, che ha dato esecuzione al provvedimento della Banca d’Italia.
Si ritiene, infatti, che solo la suddetta produzione, che sia l’opposta che la terza intervenuta non hanno fornito, potrà comportare l’inversione dell’onere probatorio, con conseguente onere, a carico del fideiussore, di fornire prova contraria, ovvero prova che, nonostante l’ABI abbia diligentemente dato attuazione al provvedimento della Banca d’Italia, la prassi bancaria vietata ha continuato ad avere diffusa e generalizzata applicazione.
Si ritiene, pertanto, che debba essere riconosciuta la nullità delle clausole in oggetto e, in particolare, della clausola n. 6 che prevede la rinuncia ai termini di cui all’ art. 1957 c.c.”