Tribunale di Padova, 14 aprile 2025, n. 605, Est. Maiolino
Mutui e finanziamenti – tasso variabile – mancata indicazione regime finanziario – piano ammortamento allegato con solo quote capitali – indeterminatezza condizioni economiche – ricalcolo tasso 117 TUB in capitalizzazione semplice
“Nel caso concreto infatti ai due mutui era allegato un piano di ammortamento che conteneva l’indicazione della sola componente di capitale ma nulla indicava in ordine all’ammontare della rata e quindi non consentiva di desumere il totale degli interessi dovuti: come evidenzia lo stesso opponente, manca anche l’indicazione dell’ammontare della prima rata, che avrebbe consentito di costruire le rate successive. Ciò, peraltro, nonostante l’art. 1 di entrambi i contratti faccia riferimento ad un piano di ammortamento allegato sub A, che riporti l’indicazione per ciascuna rata sia della quota di capitale che della quota di interessi dovuti.
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Cosicché deve concludersi sul punto nel senso che i due contratti di mutuo non contenevano il corredo informativo minimo per consentire la ricostruzione degli oneri dovuti dalla debitrice (…)
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In conclusione sul punto, emerge l’indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato con conseguente nullità della pattuizione ai sensi dell’art. 1346 c.c. (“l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”): questione di nullità che, per quanto rilevabile officiosamente, è stata sollevata ritualmente dalla parte in giudizio nel momento in cui lamenta l’indeterminatezza degli oneri. Ne consegue l’applicazione dell’art. 117/VII tub per violazione del comma quarto della medesima disposizione.
È stato quindi incaricato il ctu di ricostruire entrambi i rapporti di finanziamento secondo il regime di ammortamento alla francese, previa sostituzione dell’interesse debitorio contrattualizzato col tasso nominale minimo dei BOT, con un doppio conteggio che valorizzasse sia la capitalizzazione semplice che quella composta: va peraltro chiarito in questa sede che, nel momento in cui il contratto nulla precisi in proposito, la capitalizzazione da applicare è quella semplice, che riduce gli oneri dovuti dal mutuatario.”