Cassazione Civile, 11 maggio 2025, n. 12492, Pres. Scoditti, Rel. Dal Moro (ordinanza)

Conto corrente – onere probatorio – documentazione bancaria – saldaconto ex art. 50 TUB – funzione elenco movimenti interni

“La Corte ha erroneamente ritenuto che tale documentazione non fosse contestata, laddove come osserva il ricorrente, il correntista aveva effettuato una precisa contestazione chiedendo la rideterminazione del saldo sulla scorta delle sollevate nullità contrattuali e contestando l’idoneità del documento contenente un elenco di movimenti ad uso esclusivamente interno agli uffici bancari (e certamente mai trasmesso in corso di rapporto al correntista).

Perciò va ribadito quanto affermato da questa Corte per cui «la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell’opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento(…). Sicché occorrono, non il mero silenzio dell’opponente su uno o più documenti, bensì la sussistenza di atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (Cass., 17/11/2003, n. 17371) In tal senso è da reputarsi idonea e sufficiente – ad escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico – la contestazione del medesimo operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 07/05/2018, n. 10864)» (cfr. Cass. n. 33355/2018). “

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