Tribunale di Brindisi, 28 aprile 2025, Pres. Memmo, Rel. Natali (ordinanza)
Contratti bancari – mutuo condizionato – mutuo cauzionato – distinzione – titolo complesso – riaccredito somma mutuata – atto pubblico – scrittura privata autenticata
“Nella fattispecie concreta, come sancito dalla S.c., nel più autorevole consesso, “non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.
In tale ipotesi, ascrivibile più propriamente alla categoria del mutuo cauzionato, “ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l’adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell’ipotecario)”.
Quando ricorra tale ipotesi, invece, non ricorrendo un titolo non c.d. complesso – come nel caso, invece, del mutuo condizionato, ma semplice o insussistente – non è richiesto che il successivo e autonomo riaccredito della somma in favore del mutuante, consti da atti, rivestiti dalle forme qualificate dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.”