Corte d’Appello di Torino, 29 aprile 2025, n. 381, Pres. Ratti, Rel. Conca
Conto corrente – forma scritta contratto – art. 119 TUB – modifica unilaterale condizioni – ius variandi – art. 118 TUB – CDF
“La banca, pertanto, non può utilmente invocare tale dichiarazione per trasferire sul correntista l’onere di produrre un contratto che essa stessa non è in grado di esibire, nonostante la specifica richiesta ex 119 TUB formulata dalla società attrice.
Ne consegue che, in assenza del contratto originario, deve ritenersi fondata la domanda di nullità per difetto di forma scritta, (…)
(…)
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è legittima solo se rispetta i requisiti di forma e contenuto previsti dalla normativa applicabile al momento della modifica. In particolare, ai sensi dell’art. 118 TUB, qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi.
Nel caso di specie, l’atto del 7 novembre 2013 non può essere qualificato come valida pattuizione bilaterale della CDF, costituendo invece una mera comunicazione bilaterale che non vale in alcun modo a surrogare l’onere della prova – incombente sulla Banca – circa la ricezione da parte del cliente della specifica proposta di modifica unilaterale ricade sulla banca da far pervenire presso il domicilio fisico o virtuale del cliente medesimo, non essendo sufficiente la mera comunicazione unilaterale attraverso l’estratto conto.
Inoltre, la clausola risulta nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c., essa non indicando in alcun modo i parametri con cui calcolarla sulla media degli affidamenti, con specifica implicazione delle modalità di determinazione. Nel caso in esame, l’atto del 7 novemb1e 2013 non contiene una chiara determinazione della base di calcolo e delle modalità operative di applicazione della commissione.
Tale nullità deriva anche dal fatto che, come accertato nel precedente motivo di appello, il contratto originario di conto corrente è nullo per difetto di forma scritta. “