Tribunale di Lecce, 6 maggio 2025, n. 1432, Est. Sanghez

Contratti bancari – fideiussioni bancarie – clausole ABI – violazione legge antitrust – art. 1957 c.c. – nullità

“In definitiva, l’unica attività valevole come attività giudiziale posta in essere dalla società creditrice opposta è il ricorso monitorio depositato in data 23.2.2023, ben oltre il termine prescrizionale di sei mesi decorrente dalla risoluzione dei rapporti. Inoltre, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è stato richiesto solo nei confronti dei fideiussori ma non anche nei confronti della debitrice principale e, pertanto, ritiene questo giudice che il termine decadenziale non sia stato mai validamente interrotto.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art.1957 c.c. il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, situazione non verificatasi nel caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni, dichiarata la nullità delle clausole nn, 2, 6 e 8 delle fideiussioni oggetto di causa, accertata la violazione dell’art.1957 c.c., la Banca opposta è decaduta dall’azione nei confronti dei fideiussori”

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