Tribunale di Milano, 28 aprile 2025, n. 3484, Est. Favarolo

Mutui e finanziamenti – tipologia piano ammortamento – regime finanziario – mancata indicazione – irrilevanza

“(…) si ritiene irrilevante l’assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento, trattandosi di un’informazione, nella fattispecie, non necessaria per la costruzione del piano di ammortamento poiché il contratto ha offerto i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto, precisamente ai sensi degli artt. 1 e 2; in altre parole, nella fattispecie non si ravvisa alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario aveva integrale cognizione, nei limiti di ciò che era possibile (data la pattuizione di un tasso variabile), degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.

Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l’omessa informazione circa il regime finanziario con il quale sarebbe stato determinato il piano di ammortamento; infatti, tale informazione non è richiesta per la determinazione degli interessi, che sono stati liquidati con periodicità infra-annuale, utilizzando un tasso periodale che è una frazione (un-ennesimo) del tasso annuo nominale (in tale senso, Trib. Tori.no, sez. I civile, dott. E. Astuni, 29 gennaio 2024).

Peraltro, il tipo di ammortamento e il regime finanziario non integrano “tassi, prezzi o condizioni” che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall’Autorità di vigilanza (…)”

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