Tribunale di Siracusa, 21 maggio 2025, n. 811, Est. Romeo

Mutui e finanziamenti – anatocismo – capitalizzazione composta – ammortamento francese – indicizzazione EURIBOR

“In altri termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha negato che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo. In secondo luogo, essa ha del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull’interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi.

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Per le argomentazioni sopra esposte le clausole del contratto non si pongono tra loro in contraddizione in termini idonei a viziarle sotto il profilo della determinabilità. Ed infatti, nel caso in esame, le parti hanno chiaramente precisato nel contratto le modalità per determinare in modo certo l’entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire e pertanto non sussiste alcuna indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare.

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Nel caso di specie, come si è visto, il divisore risulta specificamente indicato in contratto, essendo stato previsto espressamente il ricorso al criterio dell’anno solare o civile di 365 giorni (v. art. 2 del contratto di mutuo).

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Pertanto, l’errata indicazione dell’ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI dell’art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l’ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.”

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