Cassazione Civile, 14 maggio 2025, n. 12953, Pres. Di Marzio, Rel. Marulli (ordinanza)
Conto corrente – ripetizione indebito – riparto onere probatorio – forma scritta – ctu – eccezione prescrizione
“Nell’ipotesi in cui, infatti, il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell’impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all’art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l’onere probatorio che gli compete ordinariamente si possono infatti configurare, secondo l’itinerario descrittivo tracciato altrove dalla Corte, due alternative, entrambe riconnesse all’allegazione attorea circa il fatto che il contratto sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia. E’ possibile, in pratica, che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.”
(…)
(…) se dunque le produzioni documentali a cui si è riportato il CTU devono ritenersi legittimamente acquisite al processo – a nulla rilevando che, essendo andate smarrite quelle inizialmente versate agli atti, la parte interessata le abbia poi messe a disposizione del perito –, assorbe, di riflesso, anche la seconda doglianza, pur senza per questo ricordare con SS.UU. 3086/2022 che in materia di consulenza contabile i limiti che si danno all’attività istruttoria del CTU trovano spiegazione solo in funzione del divieto dei nova e della necessaria osservanza che si deve al principio del contraddittorio.”