Cassazione Civile, 30 maggio 2025, n. 14528, Pres. Scarano, Rel. Tassone (ordinanza)

Mutui e finanziamenti – clausola abusiva – rimborso commissioni – estinzione anticipata – tutela del consumatore

“(…) è pertanto nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005; c) che poiché la clausola, che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d’ufficio, la nullità della clausola stessa.”

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