Cassazione Civile, 31 maggio 2025, n. 14704, Pres. Scarano, Rel. Tassone (ordinanza)

Contratti bancari – fideiussione omnibus – contratto autonomo garanzia – clausola a prima richiesta – art. 1957 c.c. – nullità antitrust

“L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell’intero contratto” (v. Cass., n. 4717/2019; più in generale, sulla necessità di pervenire ad una interpretazione funzionale del contratto ex art. 1369 cod. civ., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa “causa concreta”, v. Cass., 17/11/2021, n. 34795).

Orbene, il suindicato principio è rimasto dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza.”

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