Tribunale di Busto Arsizio, 11 giugno 2025, Est. Farina
Contratti bancari – fideiussione – nullità parziale – clausole 2-6-8 – applicabilità art. 1957 c.c. – decadenza banca
“Pertanto, il contratto di fideiussione di cui al citato doc. 8 è parzialmente nullo, in relazione alle clausole nn. 2, 6 e 8, per violazione dell’art. 2 legge n 287 del 1990.
(…)
Parte convenuta opposta ha addotto di aver trasmesso in data 3.2.2015 una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ai condebitori. Detta missiva non è idonea a interrompere il termine decadenziale, perché il il termine «istanza» di cui all’art. 1957 c.c. vada riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, esperibili per il conseguimento del pagamento, mentre deve escludersi la medesima valenza a un semplice atto stragiudiziale (Cass. II, n. 283/1997).
Ad ogni modo, parte convenuta opposta non ha in alcun modo provato né addotto di aver diligentemente continuato le istanze promosse contro il debitore principale.
Pertanto, deve ritenersi che parte convenuta opposta sia incorsa nella decadenza ex art. 1957 c.c.”