Tribunale di Firenze, 14 giugno 2025, Est. Pompei

Contratti bancari – garanzia mcc – fideiussore – deroga art. 1957 c.c. – violazione art. 33-36 codice consumo

“Essendo dunque vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice del Consumo, la clausola di cui all’art. 7 della fideiussione dovrà ritenersi inefficace/nulla ai sensi dell’art. 36 Codice Consumo, consentendo di conseguenza al garante di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c.

(…)

Va dunque accolta l’opposizione proposta, e dichiarata l’inefficacia di ogni azione esecutiva o proposta, ed invalidità/nullità della cartella esattoriale in questa sede contestata.”

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