Tribunale di Roma, 23 giugno 2025, n. 9363, Est. Coderoni

Leasing – clausola interessi – nullità – violazione art. 117 TUB – violazione art. 1346 c.c. – ricalcolo tasso bot

“La necessità di indicare specificamente il c.d. tasso leasing con i parametri suindicati, in luogo dell’ordinario tasso di interesse, discende dal fatto che quest’ultimo (corrispondente al TAN, tasso annuo netto) costituisce, solitamente, la sola base di calcolo delle rate, coincidendo con il tasso applicato al capitale da restituire, su base annua, sicché, laddove il pagamento delle rate avvenga con cadenza diversa, il tasso effettivo non corrisponderà mai al TAN e, in particolare, sarà superiore ove la periodicità di versamento delle rate sia inferiore all’anno (solitamente, mensile, proprio come nel caso di specie); vi sono, poi, ulteriori fattori che incidono sulla determinazione del costo effettivo dell’operazione, quali, ad esempio, l’eventuale meccanismo di capitalizzazione degli interessi,

(…)

Essendo questi i criteri giuridici di riferimento, nel caso di specie, come risulta dalla lettura del contratto di leasing per cui è causa e come correttamente rilevato dalla CTU, era indicato soltanto il TAN e non anche il tasso effettivo di cui alla citata circolare della Banca d’Italia, non era allegato al contratto originario un piano di ammortamento che contenesse l’indicazione dell’importo delle rate e quale fosse la rispettiva quota di capitale e di interessi. Da ciò discende la violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c., limitatamente alla pattuizione degli interessi (sia corrispettivi, sia di mora, come detto sopra), con la conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex lege, di cui al comma 7 del medesimo art. 117 TUB.”

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