Corte d’Appello di Napoli, 13 giugno 2025, n. 3048, Pres. Caccese, Est. Amoroso
Finanziamento – consumatore – interessi di mora – clausola abusiva – nullità – conseguenze
“Di conseguenza, all’esito della declaratoria di nullità della clausola abusiva inerente la misura del tasso di mora, reputa il Collegio legittimo il ricorso all’art. 1224, in combinato disposto di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c., pervenendo a considerare come non dovuti gli interessi moratori, con loro sostituzione non mediante il riferimento agli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto, ma con la misura degli interessi legali, secondo il modello previsto, ad altri fini, dall’art. 125-bis, comma 7, TUB.
Ed invero, l’obbligazione derivante dall’art. 1224 c.c., non solo non ha fondamento nel contratto, essendo evidentemente una obbligazione ex lege, ma non ha la propria causa nella volontà delle parti di predeterminare la misura del risarcimento che deve compensare il sacrifico imposto al creditore dall’inadempimento del debitore – essendo l’effetto giuridico di tale manifestazione di volontà completamente eliminato – ma ha la propria causa sostanziale nella considerazione che il sacrificio imposto al creditore deluso non può essere riparato in misura inferiore al tasso legale ancorato ai richiamati indici normativi.”