Tribunale di Ancona, 10 giugno 2025, n. 1062, Est. Pietracci

Contratti bancari – cessione crediti in blocco – art. 58 TUB – contratto cessione – prova esistenza

“Nel caso di specie, l’onere non risulta adempiuto dalla società opposta, la quale, a seguito dell’avversa esplicita contestazione, non ha prodotto tutti i documenti necessari a dimostrare la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall’art. 58 TUB.

Difatti gli atti depositati dall’opposta documentano esclusivamente l’ultimo atto di cessione dei crediti, ma non dimostrano le precedenti operazioni di cartolarizzazione in forza delle quali il credito è pervenuto nella titolarità di (…), che ne ha poi operato il trasferimento nei suoi confronti, avendo omesso di produrre i contratti di cessione o quantomeno la documentazione integrativa necessaria ai fini della ricostruzione della vicenda successoria.”

Testo integrale