Giudice di Pace di Monopoli, 6 luglio 2025, n. 84, Est. Verola
Contratti bancari – mancata legittimazione cessionaria – onere prova – prescrizione credito – revoca decreto ingiuntivo
“Anche la successiva raccomandata 11.12.2020 (doc. 10 D.I.) – comunicazione avvenuta cessione di ISCC Finitech, che invece risulta spedita in Monopoli alla C.da (…) non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione in quanto risulta priva della ricevuta di ritorno.
Alla stregua di tanto, pertanto, in assenza di alcun atto interruttivo, di cui non vi è prova, può affermarsi che il decorso del termine prescrizionale di dieci anni dalla scadenza dell’ultima rata, si sia comunque compiuto.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, deve accogliersi l’opposizione e di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell’opponente.”