Tribunale di Terni, 3 luglio 2025, n. 533, Est. Iacone

Contratti bancari – azioni BPB – prescrizione – violazione obblighi informativi – risoluzione contrattuale ordini – art. 1453 c.c. – obblighi risarcitori

“È evidente, quindi, che il dovere dell’intermediario di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi non appare rispettato nel caso di specie in quanto non è stata offerta un’informativa stringente e puntuale ponderando le conoscenze e l’esperienza del cliente con i rischi di mercato, società emittente e liquidità del prodotto.

(…)

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e dell’assenza di prova scritta specifica, unica idonea ad assolvere all’onere probatorio incombente sulla convenuta e ad esplicare efficacia liberatoria, avendo la convenuta prodotto solo documentazione informativa generica, deve affermarsi che l’inadempimento di parte convenuta risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli BPB ai sensi dell’art.1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori.”

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