Tribunale di Teramo, 15 luglio 2025, Est. Pedullà

Contratti bancari – conto corrente – opposizione a decreto ingiuntivo – banca contumace – mancato esperimento mediazione obbligatoria – revoca d.i.

“Il mancato esperimento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, che, nel presente giudizio, alla luce della materia oggetto del contendere, si eleva a condizione di procedibilità ed il cui onere di attivazione nel termine di legge di quindici giorni grava unicamente e necessariamente sulla parte opposta, nella sua veste di attrice sostanziale, (…) osta all’esame del merito della controversia, conducendo ad una pronuncia in rito di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 ss. c.p.c. avanzata dalla parte già ricorrente in fase monitoria, ed oggi opposta nell’odierno procedimento, ove tuttavia, nonostante la ritualità della notificazione, è rimasta contumace. 

(…)

va dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.”

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