Tribunale di Lecce, 22 luglio 2025, n. 2301, Est. Nocera
Contratti bancari – assegno bancario – legittimazione passava avallante – obbligazione fideiussoria – art. 1937 c.c.
“Nel caso in esame non é stata fornita la prova dell’esistenza di una garanzia creditoria nei confronti dell’avallante in quanto non é stata provata l’esistenza di un atto attraverso il quale l’avallante medesimo abbia manifestato in modo oggettivo ed inequivocabile la volontà di prestare garanzia.
Invero non é stata allegata da parte opposta sul piano assertivo, né risulta prodotta in causa l’assunzione di garanzia fideiussoria extracambiaria ex art. 1937 cod. civ., da parte dell’opponente in relazione al prestito sottostante il titolo cambiario, sicché é da considerarsi precluso l’esercizio dell’azione causale nei confronti del medesimo.
Per quanto sopra argomentato, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva di (…) e pertanto accogliere l’opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (…)”.