Tribunale di Udine, 3 luglio 2025 (ordinanza)
Contratti bancari – cessione credito – onere prova – prezzo cessione – elemento essenziale – sospensione esecuzione
“Del resto, i svariati omissis relativi anche ad elementi essenziali, precludono il doveroso controllo sulla validità ex art. 1418 e 1325 c.c. dell’atto di compravendita dei crediti ceduti, come ad esempio, il valore numerico del prezzo della cessione, che costituisce un elemento essenziale per apprezzare l’effettiva sussistenza del requisito della causa del negozio di compravendita (che presuppone necessariamente un corrispettivo) e/o l’elenco dei crediti ceduti che assumono rilievo anche sotto il profilo della determinazione o determinabilità dell’oggetto.
Le evidenti lacune probatorie sin qui esposte non possono che risolversi nell’assenza di una prova convincente della legittimazione attiva della pretesa cessionaria stante l’insufficienza allo scopo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione per i motivi sopra esposti.
Né soccorre allo scopo l’eventuale procedura informatica predisposta tramite l’accesso ad una determinata pagina web per consentire al debitore ceduto di individuare se il proprio credito sia incluso della cessione.”