Tribunale di Roma, 12 settembre 2025, n. 12521, Est. Pigozzo
Conto corrente – prescrizione – verifica rimesse solutorie – saldo banca – fido di fatto – esclusione – necessaria prova scritta
“Ulteriormente è necessario chiarire che l’individuazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie al fine della eccezione di prescrizione, è stata richiesta nel quesito al CTU, in conformità all’orientamento della Sezione secondo il parametro del “Saldo banca”. Si ritiene che, per accertare la natura del versamento, il conto non debba essere previamente depurato dalle competenze indebite derivanti da nullità originarie ma debba essere calcolato sul saldo banca. Evidentemente la depurazione dalla capitalizzazione ha l’effetto di ridurre l’esposizione debitoria del cliente e ciò incide poi sul valore di pagamento o meno della rimessa, nei fatti riducendo quantitativamente quelle che possono considerarsi solutorie (le uniche dalle quali decorre immediatamente la prescrizione).
(…)
Laddove il conto venisse previamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo dopo venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione.
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Al fine di ridurre la discrezionalità della decisione giudiziale ed in aderenza alla formalizzazione dei contratti bancari, si ritiene di aderire alla tesi più rigorista per la quale è necessario che il contratto base espliciti chiaramente le specifiche condizioni economiche cui verrà sottoposto il fido.”